diritto.io

Assistenza a favore dei profughi

Testo in vigore al

Art. 15

1. Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sara' effettuato dagli enti comunali di assistenza.

2. I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.

Art. 16

1. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti gia' disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.

Art. 17

1. Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. - Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sara' data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.

2. La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.

3. In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvedera' alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.

4. Della Commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del Genio civile, un funzionario della Intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal predetto.37811

Art. 18

1. Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, e' autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.

2. La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.11

Art. 19

1. I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.

Art. 20

1. La localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 21

1. Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.

2. Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.

3. Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o piu' volte, in base ai fabbisogni predisposti dal Ministro per i lavori pubblici.

4. Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le tasse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

5. Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.

Art. 22

1. I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.

2. La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, verra' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.

3. Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilita' separata.

Art. 23

1. Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell'istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.

2. Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.

Art. 24

1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio.

Art. 25

1. Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente.

2. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 26

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sara' soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla "Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi - spese per la relativa mobilitazione - mense e buoni pasto per Le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646".

Art. 27

1. Le ditte e le societa' imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi
parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della
mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.

2. Gli organi ispettivi del Ministero, del lavoro e della previdenza
sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o societa' inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 28

1. I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.10

Art. 29

1. Nella emigrazione collettiva, i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio, hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione, nella misura del 30 per cento della quota stessa.

Art. 30

1. A tutti coloro ai quali sia stata riconosciuta la qualita' di prolugo dalla vigente legislazione, ancorche' abbiano ottenuto la liquidazione del premio di primo stabilimento a norma delle leggi 1 marzo 1949, n. 51, e 1 agosto 1949, n. 453, sono estese le altre provvidenze contenute nella presente legge, e cioe':

  1. 1) l'assistenza sanitaria e ospedaliera, nonche' l'assistenza farmaceutica prevista nell'art. 8;

  2. 2) i benefici per l'avviamento al lavoro ed alle attivita' artigiane, industriali e professionali di cui agli articoli 12, 13, 27 e 28;

  3. 3) il diritto di assegnazione agli alloggi come dall'ultimo comma dell'art. 23;

  4. 4) le preferenze per l'emigrazione di cui all'art. 29.

2. Inoltre, agli stessi, in caso di particolare comprovato bisogno, in via eccezionale, potra' essere accordata ulteriore assistenza nei limiti di bilancio.

Art. 31

1. I benefici che la legge accorda ai reduci sono estesi ai profughi di cui all'art. 1 per i concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno.

2. Il pagamento di tali sussidi sara' effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno.

3. Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli articoli 1, 2, 6, 7 e 14 della presente legge.

Art. 33

1. Le disposizioni della presente legge, fatta eccezione di quelle previste dagli articoli 17 e 23, non si applicano ai militari o ai dipendenti dello Stato o di enti pubblici.

Art. 35

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, con cui i trattamenti assistenziali gia' previsti a favore dei profughi da precedenti norme legislative venivano ad ogni effetto prorogati fino al 30 giugno 1950, sono richiamate in vigore dal 1 luglio 1950 sino alla data di applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 4 marzo 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA VANONI - PELLA - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI