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Sez. L, Sentenza n. 21040 del 13/10/2011 (Rv. 619173 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Atto d'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS - Art. 14, comma 1- bis, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge n. 30 del 1997 - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619173-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

In tema di notificazione degli atti intoduttivi del giudizio nei confronti dell'INPS, l'art. 14, comma 1-bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nel prevedere la necessità della notifica, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico corrispondente alla residenza o domicilio dei soggetti privati interessati, utilizza una formula generica tale da ricomprendere non solo i ricorsi introduttivi del giudizio ma anche gli atti d'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'ente stesso, rispondendo così alla finalità di evitare inutili passaggi dalla sede centrale del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)