Sez. 3, Sentenza n. 577 del 26/02/1972 (Rv. 356606 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - DICHIARAZIONE RIVOLTA A UN TERZO ANZICHE AL CREDITORE - VALIDITA - EFFICACIA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - DICHIARAZIONE RIVOLTA A UN TERZO ANZICHE AL CREDITORE - VALIDITA - EFFICACIA.*
Il riconoscimento del debito, quale atto interruttivo della prescrizione, e valido anche se la dichiarazione ricognitoria non e fatta direttamente al soggetto interessato, ma ad un terzo, salva al giudice la valutazione circa la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e l'univocita nell'ammissione della esistenza del diritto. (V 142'65; 3402'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)