Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020 (Rv. 659602 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Nullità di contratto quadro ed ordini - Restituzioni di titoli e cedole - Azione di ripetizione dell’indebito dell’intermediario - Prescrizione - Decorrenza.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, la prescrizione dell'azione dell'intermediario volta alla restituzione dei titoli acquistati conseguente all'accertamento della nullità del contratto di investimento finanziario decorre ex art. 2935 c.c. da quando la nullità, quale azione di parte, o l'omologo rilievo officioso siano intervenuti, pur se ciò determina che la domanda di ripetizione assuma portata dipendente dal giudizio promosso dall'investitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2037, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)