Sez. 1, Sentenza n. 2224 del 01/02/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 203898 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Acquisizione nel fascicolo del dibattimento | Dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. ed utilizzate per le contestazioni - Acquisizione delle stesse nel fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto della contestazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Possibilità di utilizzazione delle stesse anche in appello - Sussistenza - Mancato esercizio da parte dei difensori del diritto al contraddittorio nel corso del giudizio di secondo grado - Irrilevanza.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Contestazioni - Acquisizione nel fascicolo del dibattimento
Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1992 n. 356 - che a seguito della sentenza 255/92 della Corte Costituzionale ha modificato gli artt. 500 e 503 cod. proc. pen. - le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. ed utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite nel fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto della contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo del dibattimento proprio per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. Infatti l'integrale acquisizione di tali dichiarazioni risponde all'esigenza di una corretta interpretazione e valutazione del loro contenuto in considerazione della loro contraddittorietà con quanto riferito dai testi in dibattimento. Nè costituisce ostacolo alla loro utilizzazione nel giudizio di appello il fatto che i difensori nel corso del dibattimento di secondo grado non abbiano esercitato il loro diritto al contraddittorio. Infatti, in mancanza di una richiesta specifica dei difensori diretta alla rinnovazione del dibattimento, ben possono essere utilizzate, anche senza contraddittorio, le dichiarazioni dei testi acquisite al fascicolo del dibattimento di secondo grado a seguito della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, tanto più che tali dichiarazioni sono già state oggetto di contestazione nel corso del dibattimento di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 500 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 503 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)