Sez. 2, Sentenza n. 511 del 21/02/1972 (Rv. 356499 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - GIUDIZI EX ART 1102 COD CIV- PROVA RIGOROSA DEL DIRITTO DI COMPROPRIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - USO DELLA COSA COMUNE - IN GENERE - GIUDIZI EX ART 1102 COD CIV- PROVA RIGOROSA DEL DIRITTO DI COMPROPRIETA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nei giudizi promossi ex art 1102 cod civ ed aventi ad oggetto l'uso della cosa comune, non e richiesto a fondamento della domanda la prova rigorosa del diritto di comproprieta. In tali cause ben puo il giudice di merito fondare il proprio convincimento, in ordine al diritto di comproprieta su ogni mezzo di prova, ed anche su presunzioni, non costituendo tale diritto l'oggetto del giudizio, come in tema di rivendicazione, bensi soltanto un presupposto dell'Azione da esaminare incidenter tantum.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)