Sez. 3, Sentenza n. 3256 del 27/11/1973 (Rv. 367104 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN CASSAZIONE.*
La violazione del divieto di proporre domande nuove in appello, qualora il giudice di secondo grado abbia omesso di rilevarla, deve essere rilevata d'ufficio, in via sostitutiva, dalla Corte di Cassazione, costituendo il suddetto divieto una preclusione all'Esercizio della giurisdizione. (Conf 2617/71, mass n 353751).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)