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Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617048 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - IN GENERE | Consultazione nel concordato fallimentare - Procedura definita secondo il d.lgs. n. 5 del 2006 - Portata - Estensione altresì alle norme di funzionamento del comitato dei creditori benchè nominato sotto la disciplina previgente - Configurabilità - Fondamento - Irregolarità - Limiti - Fattispecie relativa a delibera assunta nel conflitto d'interesse di un componente.
Stato
decisa il 2011-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617048-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - COMITATO DEI CREDITORI - IN GENERE

In tema di concordato fallimentare, proposto (nella specie, da un terzo) nella vigenza del d.lgs. n. 5 del 2006 e prima del d.lgs. n. 169 del 2007, in una procedura di fallimento disciplinata, ad ogni altro effetto, dal testo originario del r.d. n. 267 del 1942, perchè aperta anteriormente all'entrata in vigore del cit. d.lgs. n. 5 ed ai sensi dell'art.150 dello stesso, trovano immediata applicazione - al fine di evitare insanabili contraddizioni sistematiche - e disposizioni della legge fallimentare, come modificate, che siano implicitamente richiamate dalla disciplina del concordato e rilevanti per la nuova conformazione dell'istituto, come il novellato art. 40 legge fallim., che prevede il dovere di astensione per il componente del comitato dei creditori in conflitto di interessi. Ne consegue che il voto espresso da tale componente, pur implicando violazione del predetto obbligo, non comporta, tuttavia, conseguenze sulla regolarità del procedimento laddove resti indimostrata l'esistenza di un danno cagionato da tale partecipazione e qualora la delibera, con cui è stato espresso il parere, non sia stata fatta oggetto di un tempestivo reclamo ex art.36 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 40, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 125, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)