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Sez. U, Sentenza n. 1418 del 27/01/2004 (Rv. 569720 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Alternatività nell'iniziativa del promuovimento dell'azione disciplinare - Decorso del termine annuale di decadenza per uno dei titolari dell'azione - Estinzione del potere di azione spettante all'altro titolare - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569720-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, ai sensi dell'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, modificato dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, l'esercizio dell'azione disciplinare è consentito a ciascuno dei titolari dell'azione stessa (Ministro della giustizia o Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione) entro l'anno dalla conoscenza del fatto che ha dato luogo all'addebito, anche se è già decorso un anno dalla intervenuta conoscenza del medesimo fatto da parte dell'altro titolare dell'azione disciplinare (cfr. Corte cost., sentenza n. 196 del 1992).

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 12 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)