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Sez. 1 - , Sentenza n. 4028 del 15/02/2017 (Rv. 644309 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Interessi compensativi - Componente del danno originante dal medesimo fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria - Liquidazione d'ufficio - Conseguenze in caso di impugnazione o di rinvio.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644309-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Gli interessi compensativi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (contrattuale o extracontrattuale) costituiscono una componente di quest'ultimo e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati d'ufficio. Pertanto, l'impugnazione della decisione di primo grado si estende necessariamente anche al computo di quegli interessi, pur se non sia stato specificamente censurato il criterio adottato sul punto, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di un puntuale rilievo sulla loro modalità di liquidazione prescelta dal giudice precedente, può procedere ad una nuova quantificazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)