Sez. 2, Sentenza n. 2867 del 12/10/1971 (Rv. 354094 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - USO DEI FRONTISTI - GODIMENTO MAGGIORE DELLA GENERALITA DEI CITTADINI.*
DEMANIO - DEMANIO STRADALE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - USO DEI FRONTISTI - GODIMENTO MAGGIORE DELLA GENERALITA DEI CITTADINI.*
I frontisti di una strada pubblica possono trarre dalla strada stessa, in dipendenza della relazione di vicinato che si istituisce tra i loro beni e la strada utilita diverse e maggiori di quelle spettanti alla generalita dei cittadini. (sulla base di tale principio e stata riconosciuta la proprieta privata di una condotta fognante che correva sotto il marciapiede di una strada pubblica).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)