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Sez. 2, Sentenza n. 2284 del 13/07/1971 (Rv. 353133 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - PENSIONI E PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CALCOLABILITA AI FINI DELLA PENSIONE DELL'INDENNITA DI PERNOTTAMENTO E DELLE DIARIE CORRISPOSTE CONTINUATIVAMENTE NELL'ULTIMO ANNO DI SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353133-01

TRASPORTI PUBBLICI - IMPIEGATI E AGENTI DI FERROVIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE (LAVORO SUBORDINATO) - PENSIONI E PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CALCOLABILITA AI FINI DELLA PENSIONE DELL'INDENNITA DI PERNOTTAMENTO E DELLE DIARIE CORRISPOSTE CONTINUATIVAMENTE NELL'ULTIMO ANNO DI SERVIZIO.*

L'indennita di pernottamento e le diarie corrisposte con carattere continuativo negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo al personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione erano computabili, ai sensi dell'art 8 della legge 28 dicembre 1952, n 4435, ai fini della Determinazione della base pensionistica.*

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1952 num. 4435 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)