Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali
Testo in vigore al
Art. 4
1. L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o da disposizioni analoghe, e nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1.
2. Gli altri assegni personali, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione o con gli aumenti dell'indennita' di carovita o dell'aggiunta di famiglia o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione della presente legge.
Art. 5
1. L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde:
1) lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;
2) lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
3) lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
4) lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.1
Art. 6
1. L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale avente diritto allo aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
1) lire 3620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
2) lire 3770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
3) lire 3930 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
4) lire 4240 per la prima persona di famiglia, acquisita e lire 2370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
2. Le quote complementari dell'indennita' di carovita spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili per ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Gli importi di lire 7000 e lire 6000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, sono elevati, rispettivamente, a lire 9000 e a lire 8000.6
Art. 7
1. L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e' stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
1) lire 2860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
2) lire 2970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999;
3) lire 3090 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999;
4) lire 3320 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 1470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.7
Art. 8
1. L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Al personale coniugato compete la quota complementare di carovita anche per il coniuge legalmente separato quando risulti che, in base a sentenza o all'atto consensuale omologato dal tribunale, corrisponde al coniuge un assegno alimentare di importo almeno eguale alla quota complementare predetta.
"Al personale femminile coniugato, legalmente separato dal marito, spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenne, sempreche' convivente ed a carico, quando il marito non sia tenuta a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno eguale a quello delle quote complementari stesse. In tal caso le quote medesime non vanno corrisposte al marito.
"Se l'importo dell'assegno alimentare e' inferiore alla quota complementare predetta, questa sara' corrisposta in misura eguale all'importo dell'assegno alimentare.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
"Il regolamento stesso stabilira' il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime".8
Art. 9
1. Nell'indennita' di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennita' di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante per i dipendenti statali.
2. Sono soppressi:
a) l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;
b) gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.
3. Alle categorie che attualmente finiscono dell'indennita' di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perche' addette ai lavori pesanti e pesantissimi, e' attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennita' rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennita' di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.9
Art. 10
1. Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 3,50 per cento, di cui il 2 per cento a carico dello Stato e l'1,50 per cento a carico del dipendente.
2. Per i dipendenti statali, ai quali si applica la presente legge, la ritenuta relativa al contributo menzionato nel precedente comma va calcolata esclusivamente sugli stipendi, paghe e retribuzioni o assegni analoghi, sull'indennita' di carovita e relative quote complementari, sul premio giornaliero di presenza e sul premio di interessamento o sulle altre competenze accessorie concesse, in sostituzione del premio di interessamento, ai dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Art. 11
1. Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, a favore del "Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato", e' elevato alla misura unica di centesimi 50 per ogni 100 lire dello stipendio o paga lorda mensile.
2. Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio dopo la cessazione dal servizio, per qualsiasi motivo, al titolare o ai suoi aventi causa.
3. La restituzione avviene senza interessi se effettuata entro un anno dalla data di cessazione dal servizio.
4. Ove sussista un debito per cessione, la somma da rimborsare e' trattenuta fino alla concorrenza del residuo debito, fermo restando il disposto dell'articolo 46 del sopra citato testo unico, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Art. 12
1. Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvedera' - nella misura dei miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti e con la stessa decorrenza - alla revisione del trattamento economico:
a) dei ricevitori del lotto, delle categorie di personale postelegrafonico previste dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in
base a coefficienti riferiti alla entita' e durata delle prestazioni; b) degli ufficiali giudiziari;c) del personale aggregato alle carceri;
d) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
e) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con gli allegati indicati nel precedente articolo 1;
f) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito ed equiparati della marina e dell'aeronautica raffermati o vincolati a ferma speciale.
2. Il presente articolo e' applicabile pure al personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ed a quello che presta servizio alle dipendenze dei ricevitori e dipendenti statali di cui alla lettera a) del presente articolo, nonche' ad altri personali non classificati tra i dipendenti statali, cui, in precedenti occasioni, siano stati concessi miglioramenti economici in relazione a quelli di carattere generale disposti a favore dei personale statale.
Art. 13
1. La misura dell'indennita' di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11 aprile 1950, numero 130, e' fissata, per i personali dei gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico, rispettivamente in lire trentamila e lire venticinquemila mensili lorde. Per il personale non insegnante di ruolo dei gruppi B e C (o d'ordine) delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' per il personale esecutivo dei gradi dal 5° al 10° delle Ferrovie dello Stato, per il personale insegnante di grado 8° di gruppo B, per i maestri elementari di ruolo, le rispettive indennita' di funzione o di studio ovvero l'assegno perequativo - di cui all'art. 10, secondo comma, della predetta legge 11 aprile 1950, n. 130 - sono aumentati di lire novecento mensili lorde a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge. L'assegno perequativo predetto e' aumentato, a favore delle sottoindicate categorie di personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuna indicato: Personale civile statale statale non di ruolo:
1) avventizio di 1ª categoria a). . . . . . . . . . . . . . L. 800 avventizio di 1ª categoria b). . . . . . . . . . . . . . L. 600 avventizio di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 avventizio di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 100
Personale subalterno:
1) commesso capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 primo commesso e capo agente tecnico . . . . . . . . . . L. 300 usciere capo e agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . L. 100
Personale salariato permanente e temporaneo:
1) capo opera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200 operaio specializzato (1ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200 operaia specializzata (6ª categoria) . . . . . . . . . . L. 200
L'aumento di cui ai precedenti commi non spetta ai personali che fruiscono di altre indennita', assegni, diritti, proventi o compensi che non siano loro attribuiti a titolo personale come corrispettivo di maggiori spese, rischi e responsabilita' per prestazioni individuali.
Le categorie di personale alle quali spetta l'aumento sono determinate, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.2
Art. 14
1. Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 275.000 a lire 500.000.
2. Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili.
3. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212.2
Art. 15
1. Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge gravera' sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle stesse proporzioni.
Art. 16
1. Salve le indennita' spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento, ogni altro compenso per prestazioni accessorie rese allo Stato o ad enti pubblici deve essere corrisposto ai dipendenti statali, compresi i magistrati, previo assenso del Ministro preposto all'Amministrazione alla quale il dipendente statale appartiene e per il tramite dell'Amministrazione medesima.
2. L'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e' abrogato.
Art. 17
1. L'art. 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennita' per spese di alloggio contemplata dall'art. 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.
"Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione".
Art. 18
1. Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII alla presente legge. A detti funzionari sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
2. Le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati, subordinatamente alle disponibilita' dei rispettivi bilanci, ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi entro i limiti e secondo le norme dell'aumento conseguito, in applicazione del precedente art. 1, dai dipendenti civili dello Stato, le misure degli stipendi, paglie o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale di gruppo e grado o di categoria parilicabile, ferma restando la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
3. Il trattamento economico complessivo, derivante dall'applicazione del precedente comma, spetta al personale che presti normale orario di servizio, e, in ogni caso, non puo' superare la misura del trattamento economico complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, per i dipendenti statali cui detto personale e' parificabile. E' invece dovuto in proporzione quando le prestazioni siano inferiori a quelle inerenti al normale orario di servizio.
4. Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezione cui e' tenuto, per obbligo d'orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e rivesta la medesima posizione giuridica e gerarchica.
5. Nei miglioramenti comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo, possono essere riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni.
Art. 19
1. Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto-pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, nonche' le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti suindicati, sono autorizzati ad incrementare, mediante deliberazione dei competenti organi, la assoggettare all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza o la tutela di concerto con il Ministro per il tesoro, le misure degli stipendi, paghe o retribuzioni fruite, alla data da cui ha effetto la presente legge, in attuazione della legge 11 aprile 1950, n. 130, dal proprio personale il cui rapporto d'impiego non sia disciplinato da con tratti collettivi di lavoro giuridicamente validi, entro i limiti e secondo le norme dell'aumento Conseguito, in applicazione del precedente articolo 1, dai dipendenti civili dello Stato di gruppo e grado o di categoria a cui il suindicato personale risulti parificato, in attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
2. Il miglioramento economico di cui al precedente comma deve essere proporzionalmente ridotto nei confronti del personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attivita', con l'osservanza del disposto dei commi terzo e quarto del precedente art. 18, per quanto attiene alla durata delle prestazioni.
3. Nessun contributo integrativo a carico del bilancio statale e' ammesso a favore degli enti, istituti ed aziende suindicati - eccezion fatta per quelli a totale carico dello Stato - per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.
4. Al personale degli enti, istituti ed aziende predetti, si applica anche il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 18.
Art. 20
1. L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai fini della liquidazione dei trattamenti di quiescenza, dall'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, viene applicato limitatamente alle prime lire 250.000 annue lorde o frazioni di esse.
2. Resta fermo l'aumento nella misura fissa di lire 66.000 annue ai sensi del suddetto art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, modificato dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 307.
Art. 21
1. Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi vigenti anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, devono essere riliquidati di ufficio dalle Amministrazioni centrali competenti.
2. Il precedente comma non si applica ai pensionati di cui agli articoli 11 e 12 della legge 21 maggio 1951, numero 392.
Art. 22
1. La nuova liquidazione prevista dai precedente articolo 21 si effettua:
1) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe ed altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione, gli stipendi e paghe stabiliti dalle tabelle di cui agli allegati da I a VI alla presente legge, considerati aumentati ai sensi del precedente art. 20, nonche' gli altri eventuali assegni pensionabili previsti dalle disposizioni vigenti alla data da cui ha effetto la presente legge;
2) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data suddetta ed osservando le norme e i criteri di riliquidazione stabiliti dalla legge 29 aprile 1949, n. 221;
3) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dal successivo art. 25.
2. Il decreto di riliquidazione della pensione, appena firmato, viene comunicato con ruolo di variazione provvisorio all'Ufficio provinciale del tesoro che inizia subito il pagamento della nuova pensione.
3. Il pagamento degli arretrati e' invece subordinato alla registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.
Art. 23
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali sottoindicati e alle loro famiglie:
1) ai personali civili dei gruppi A, B e C di grado inferiore al decimo della gerarchia statale e corrispondenti gradi dei personale delle Ferrovie dello Stato;
2) ai personali militari di grado inferiore a maresciallo maggiore ed equiparati;
3) al personale subalterno, fatta eccezione per i commessi capi;
4) al personale salariato, fatta eccezione per i capi operai.
2. Le pensioni e gli assegni contemplati dall'art. 21, per i quali, giusta il disposto del precedente comma, non si provvede alla riliquidazione, sono aumentati in ragione del 6 per cento.
Art. 24
1. Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle categorie indicate nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, gia' liquidati o da liquidarsi, sono aumentati nella misura del 6 per cento.
2. Il pagamento delle pensioni provvisorie concesse, in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, limitato, per effetto dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1950, n. 1097, al 30 giugno 1951, e' prorogato fino al 30 giugno 1953.