Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 21 marzo 1985, causa 108/84
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
21 marzo 1985
Nella causa 108/84,
Giovanni De Santis, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, residente in Goetzange (Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario V. Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dal suo segretario, sig. J.-A. Stoll, in qualità di agente, assistito dall'aw. L. Defalque, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria sede, 29, rue Aldringen,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda intesa all'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso CC/A/5/83 ha respinto una candidatura,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliét, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere: D. Louterman, amministratore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(omissis)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 19 aprile 1984, il sig. Giovanni De Santis, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, ha proposto un ricorso mirante all'annullamento della decisione 17 agosto 1983 con la quale la commissione giudicatrice del concorso CC/A/5/83 si è rifiutata di ammetterlo alle prove di detto concorso.
punto 2
II De Santis lavora presso la Corte dei conti dal 1978. Inizialmente aveva lo status di dipendente temporaneo ed era inquadrato nel grado A4/2, poi nel grado A4/3 e infine nel grado A6/3. Dal 1o gennaio 1983 è dipendente di ruolo di grado B3/3.
punto 3
II De Santis tentava ripetutamente di essere nominato in ruolo nella categoria A. Tra il 1979 e il 1983 veniva ammesso alle prove di quattordici concorsi, cioè due concorsi A3, sette concorsi A5/A4 e cinque concorsi A7/A6. Nello stesso periodo egli non veniva ammesso alle prove dei concorsi CC/A/17/82 e CC/A/5/83, in quanto i suoi titoli erano giudicati insufficienti.
punto 4
Nel punto IV, A, 1, del bando di concorso CC/A/5/83, relativo alla natura dei titoli, si richiedeva un diploma universitario o un'esperienza professionale equivalente nonché un'esperienza professionale successiva di almeno 6 anni maturata nello svolgimento di attività in relazione con la natura delle funzioni. Il punto IV, A, 2, dello stesso bando riguardava la valutazione di questi titoli. Da esso emergeva che per ciascuno degli elementi di cui al punto IV, A, 1, poteva essere attribuito un massimo di 45 punti. Per essere ammessi alle prove i candidati dovevano ottenere complessivamente almeno 45 punti.
punto 5
II 19 agosto 1983 la commissione giudicatrice del concorso CC/A/5/83 comunicava la sua decisione al De Santis, con una lettera del suo presidente, Sir Norman Price. Nella lettera si dichiarava che il punteggio attribuitogli per i titoli, in base al punto IV, A, 2 del bando di concorso 6 maggio 1983, n. CC/A/5/83, era insufficiente per l'ammissione alle prove.
punto 6
II 17 novembre 1983 il De Santis presentava all'autorità che ha il potere di nomina (APN), nella fattispecie il presidente della Corte dei conti, un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. Egli sosteneva che la decisione della commissione giudicatrice sulla valutazione dei suoi titoli conteneva « un errore deplorevole, ma flagrante », perché, a suo parere, i titoli universitari e la ventennale esperienza professionale di controllore erano incontestabili.
punto 7
II 23 gennaio 1984 l'APN respingeva il reclamo del De Santis, per il motivo che gli artt. 28-30 e l'allegato III dello statuto, i quali disciplinano l'organizzazione dei procedimenti di concorso, non consentono all'APN di interferire in qualsiasi maniera nello svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice. Secondo l'APN, il De Santis avrebbe dovuto rivolgersi direttamente alla commissione giudicatrice.
punto 8
Dopo il rigetto del reclamo, il De Santis ha proposto il presente ricorso — la cui ricevibilità non è contestata — chiedendo l'annullamento del rigetto della sua candidatura da parte della commissione giudicatrice e, per quanto necessario, del rigetto espresso della sua candidatura da parte dell'APN. Egli chiede anche l'annullamento delle nomine effettuate in esito al concorso CC/A//5/83.
punto 9
A sostegno del ricorso il De Santis deduce che la decisione della commissione giudicatrice non è sufficientemente motivata, diverge, senza specifica motivazione, dai giudizi di altre commissioni giudicatrici circa la sua ammissibilità agli esami di precedenti concorsi, costituisce sviamento di potere e, infine, trasgredisce i principi della tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione.
punto 10
Per quanto attiene alla domanda di annullamento del rigetto della candidatura, occorre esaminare congiuntamente i due primi mezzi dedotti dal De Santis, che riguardano entrambi la portata dell'obbligo di motivazione incombente alle commissioni giudicatrici di concorso e che costituiscono in realtà solo due argomenti distinti a sostegno dello stesso mezzo.
punto 11
II De Santis assume innanzitutto, richiamandosi alla sentenza 30 novembre 1978 (cause riunite 4, 19 e 28/78, Salerno, Race. pag. 2403), che la lettera 19 agosto 1983 del presidente della commissione giudicatrice disattende l'obbligo di motivazione poiché si limita a rinviare al punto IV, A, 2, del bando di concorso, relativo alla valutazione dei titoli, e non consente al candidato di capire sotto quale profilo i titoli siano stati giudicati insufficienti.
punto 12
La Corte dei conti ribatte che, secondo la sentenza 12 ottobre 1978 (causa 86/77, Ditterich, Race. pag. 1855), l'obbligo di motivare l'atto recante pregiudizio dev'essere valutato non solo in funzione dell'atto stesso, ma anche in base agli elementi sui quali esso è fondato e che sono portati a conoscenza dell'interessato. Secondo la Corte dei conti, il rinvio al punto IV, A, 2, del bando di concorso CC/A/5/83 nella lettera 19 agosto 1983 del presidente della commissione giudicatrice consentiva al ricorrente di comprendere le ragioni per le quali i titoli erano stati ritenuti insufficienti. Peraltro, la Corte dei conti sembra contestare la ricevibilità del mezzo relativo all'insufficienza di motivazione in quanto il De Santis non si è avvalso del diritto, riconosciuto dalla sentenza 9 giugno 1983 (causa 225/82, Verzyck, Race, pag. 1991), di chiedere chiarimenti individuali al presidente dalla commissione giudicatrice.
punto 13
In secondo luogo il De Santis fa carico alla commissione giudicatrice di non avere, in contrasto con la giurisprudenza della Corte (sentenza 5 aprile 1979, causa 112/78, Kobor, Race. pag. 1573), motivato specificamente il diverso giudizio che la decisione nei suoi confronti contiene rispetto a quelle delle commissioni giudicatrici che l'avevano ammesso agli esami di precedenti concorsi.
punto 14
Su questo punto la Corte dei conti ribatte che il principio seguito dalla Corte nella sentenza 5 aprile 1979 (Kobor, summenzionata), vale unicamente qualora il candidato escluso soddisfi le condizioni oggettive di ammissibilità che non lasciano spazio ad alcun potere discrezionale, come il possesso dei diplomi richiesti per l'accesso alla categoria e al grado. Per contro, quando si tratta di giudicare se l'esperienza professionale vantata dal candidato compensi totalmente o parzialmente la mancanza di un diploma, la valutazione della commissione giudicatrice sarebbe, per natura, soggettiva e potrebbe perciò variare a seconda della composizione di detto organo, della qualità dei concorrenti e delle esigenze del posto da assegnare. Secondo la Corte dei conti, i cinque anni di studi fatti valere dal De Santis non sono nient'altro che studi secondari d'indirizzo tecnico: poiché egli non possiede il diploma universitario richiesto nel punto IV, A, 1, a), del bando di concorso CC/A/5/83, la commissione giudicatrice ha dovuto giudicare l'esperienza professionale equivalente del candidato richiesta nello stesso punto IV, A, 1, a).
punto 15
Occorre rilevare innanzitutto come dalla costante giurisprudenza della Corte emerga che il semplice richiamo, nella lettera con cui si comunica il rifiuto di ammissione alle prove, a « una condizione nel suo complesso » del bando di concorso non è atto a fornire « sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del rifiuto o, per contro, alla possibilità che esso sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità », poiché tale richiamo non è « sufficiente ad indicare quale degli elementi fosse ritenuto mancante » (sentenza 30 novembre 1978, Salerno, summenzionata).
punto 16
Ora, la lettera 19 agosto 1983 si limita a rinviare puramente e semplicemente al punto IV, A, 2, del bando di concorso CC/A/5/83, relativo al modo in cui andavano valutati i titoli dei candidati. Il De Santis non era pertanto in grado di sapere, in base a detta lettera, se la sua ammissione alle prove fosse stata rifiutata per mancanza del diploma o dell'esperienza professionale equivalente richiesti (punto IV, A, 1, a), del bando di concorso), per insufficienza dell'esperienza professionale successiva (punto IV, A, 1, b del bando di concorso), oppure per la simultanea mancanza di entrambi i requisiti. Solo leggendo il processo verbale della riunione della commissione giudicatrice, allegato alla controreplica, il De Santis ha appreso che era stata ritenuta insufficiente l'esperienza successiva e che egli aveva ottenuto sotto questo aspetto solo 19 punti su 45. Nella stessa occasione egli ha potuto constatare di avere ottenuto un totale di 44 punti nella valutazione dei titoli, mentre il bando di concorso prescriveva il punteggio minimo di 45.
punto 17
La necessità, sottolineata dalla sentenza 30 novembre 1978 (Salerno, precitata), di individuare l'elemento preciso che faceva difetto è dimostrata nella fattispecie dal fatto che la stessa Corte dei conti non ha potuto determinare, in base alla lettera 19 agosto 1983, l'elemento ritenuto insufficiente dalla commissione giudicatrice. Infatti, durante l'intero procedimento dinanzi a questa Corte, la Corte dei conti ha insistito sul fatto che l'esperienza professionale del De Santis non era stata ritenuta equivalente al diploma universitario richiesto, mentre in realtà è stata ritenuta insufficiente l'esperienza professionale successiva.
punto 18
Inoltre occorre ricordare che, secondo la sentenza 5 aprile 1979 (Kobor, summenzionata), un giudizio sui titoli di un candidato meno favorevole di quello espresso in occasione di concorsi precedenti è possibile solo se « la motivazione della decisione giustifichi in modo chiaro questa differenza di giudizio».
punto 19
Contrariamente a quanto sostiene la Corte dei conti, questo principio è valido proprio per i requisiti, come l'esperienza professionale successiva al conseguimento di un diploma, la cui esistenza può essere accertata dalla commissione giudicatrice solo mediante una valutazione in parte soggettiva. La commissione giudicatrice è libera di non seguire, su questo punto, il giudizio delle commissioni precedenti, ma in tal caso è tenuta a motivare specificamente la sua decisione.
punto 20
Ora, benché l'esperienza professionale successiva del De Santis fosse stata ritenuta sufficiente dalle altre commissioni giudicatrici che l'avevano ammesso a partecipare agli esami di concorsi per i quali erano stabiliti, a questo proposito, gli stessi requisiti o requisiti più rigorosi, la commissione giudicatrice del concorso CC/A/5/83 non ha specificamente motivato il giudizio meno favorevole sull'esperienza professionale successiva del De Santis.
punto 21
Si deve del pari disattendere l'argomento della Corte dei conti, secondo cui il De Santis, non essendosi avvalso della facoltà, riconosciuta dalla sentenza 9 giugno 1983 (Verzyck, summenzionata), di chiedere chiarimenti individuali al presidente della commissione giudicatrice, non ha il diritto di lagnarsi della motivazione insufficiente della decisione della commissione giudicatrice. Nella suddetta sentenza questa Corte, « per tener conto delle difficoltà pratiche di fronte alle quali si trovano le commissioni giudicatrici di concorsi ai quali partecipi un gran numero di candidati », ha ammesso che « esse invano inizialmente agli interessati solo inforinazioni sui criteri e sul risultato della selezione, e soltanto successivamente forniscano chiarimenti individuali ai candidati che lo chiedono espressamente ». Nella fattispecie, occorre considerare che il reclamo presentato dal De Santis all'APN il 17 novembre 1983 era in realtà una domanda di chiarimenti indirizzata alla commissione giudicatrice, poiché detta lettera avrebbe potuto essere trasmessa al presidente della commissione senza che l'indipendenza di questo organo nei confronti dell'APN ne fosse in qualunque modo compromessa.
punto 22
Risulta quindi che la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso CC/A/5/83 si è rifiutata di ammettere il De Santis alle prove di detto concorso è inficiata da un vizio di forma per insufficiente motivazione. Per questo motivo, la decisione impugnata dev'essere annullata.
punto 23
Poiché la decisione impugnata è stata annullata in base ai due primi mezzi dedotti dal ricorrente, non occorre esaminare la rilevanza e la fondatezza del terzo e del quarto mezzo.
punto 24
Quanto alla domanda d'annullamento delle nomine effettuate in esito al concorso CC/A/5/83, come la Corte ha deciso nella sentenza 30 novembre 1978 (Salerno, precitata), « trattandosi di un concorso generale bandito al fine di costituire un elenco di riserva, i diritti [del] ricorrent[e] si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà la propria decisione, senza che sia necessario rimettere in questione il risultato complessivo del concorso o annullare le nomine effettuate in seguito allo stesso». Detta domanda deve pertanto essere respinta.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 25
A norma dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Corte dei conti, essendo rimasta essenzialmente soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce:
1) È annullata la decisione 17 agosto 1983, con cui la commissione giudicatrice del concorso CC/A/5/83 ha rifiutato di ammettere U sig. De Santis a partecipare alle prove di detto concorso.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Corte dei conti è condannata alle spese.
Firme
Bosco
Koopmans
Joliet
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 21 marzo 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
G. Bosco