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Sez. 1, Ordinanza n. 1985 del 25/11/1975 Cc. (dep. 06/02/1976) Rv. 132203 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL GI, CONCESSIVA DI LIBERTA PROVVISORIA, DA PARTE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - EMISSIONE DEL NUOVO MANDATO DI CATTURA - COMPETENZA DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*
Stato
decisa il 1975-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132203-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - RIFORMA DELL'ORDINANZA DEL GI, CONCESSIVA DI LIBERTA PROVVISORIA, DA PARTE DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA - EMISSIONE DEL NUOVO MANDATO DI CATTURA - COMPETENZA DELLA SEZIONE ISTRUTTORIA.*

La Competenza a ripristinare lo stato di custodia preventiva, a seguito di riforma dell'ordinanza concessiva della liberta provvisoria da parte del gi, e funzionalmente ed inderogabilmente riservata all'organo giudiziario di appello, cioe alla Sezione istruttoria. Ne deriva, la illegittimita dell'ordinanza con cui la Sezione istruttoria, nel riformare il provvedimento impugnato, invece di emettere direttamente il nuovo mandato di cattura, disponga trasmettersi gli Atti al gi per l'adozione del provvedimento restrittivo della liberta dell'imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)