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Sez. 2, Sentenza n. 710 del 05/03/1968 (Rv. 331932 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE AUTONOMO - AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO - LEGITTIMAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331932-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE AUTONOMO - AFFITTUARIO DI FONDO RUSTICO - LEGITTIMAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE - SUSSISTENZA.*

Nell'Azione di reintegrazione, la legittimazione attiva compete anche all'affittuario di un fondo rustico, il quale, esercitando il potere di fatto sulla cosa con l'animus detinendi, con l'intenzione cioe, di tenere la cosa medesima a propria disposizione, nel proprio interesse, per l'Esercizio di un proprio diritto, si presenta come detentore qualificato. Cio comporta che, all'occorrenza, bene puo egli esercitare la tutela possessoria anche nei confronti del concedente, dato che costui, in adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto d'affitto, e tenuto a garantirgli il pacifico godimento della cosa locata e non puo quindi, privarlo del godimento medesimo, spogliandolo della detenzione del fondo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1617

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)