Sez. L - , Sentenza n. 25259 del 09/12/2016 (Rv. 642227 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA | Natura - Funzione previdenziale - Conseguenze - Base di calcolo - Servizio effettivamente prestato e contemporaneamente riscattato - Ampliamento della base di calcolo dell'indennità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITÀ - BUONUSCITA
In materia di indennità di buonuscita dei dipendenti statali, disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, poiché il connesso trattamento economico realizza una funzione propriamente previdenziale, sia pure commisurato alla base contributiva dell'ultima retribuzione percepita, la relativa liquidazione, analogamente al trattamento di quiescenza richiamato dalla normativa citata, va effettuata in base alla durata del servizio, ivi dovendosi computare i periodi di servizio effettivo e, in mancanza, quelli "utili", cioè riscattati, o comunque ammessi al riscatto; questi ultimi, tuttavia, non possono essere sovrapposti a quelli di servizio effettivo, di modo che, se un determinato periodo è fornito di contribuzione connessa alla prestazione effettiva di servizio, non può essere considerato "utile", ai fini della liquidazione della buonuscita, un contemporaneo periodo di servizio non effettivo, ma riscattato mediante versamento dei contributi, o comunque ammesso al riscatto, a nulla valendo che, per tale periodo, l'interessato abbia ottenuto uno specifico provvedimento di riscatto ed abbia versato la relativa contribuzione.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)