Sez. 6, Sentenza n. 15503 del 20/03/2025 Cc. (dep. 18/04/2025) Rv. 287942-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa comunicazione dell'avviso di udienza al pubblico ministero costituito presso il tribunale dell'impugnazione - Conseguenze - Nullità generale a regime intermedio deducibile con ricorso per cassazione - Sussistenza - Comunicazione dell'avviso al diverso ufficio requirente che ha chiesto l'applicazione della misura - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'omessa comunicazione dell'avviso della data fissata per l'udienza avanti al tribunale del riesame al pubblico ministero costituito presso il medesimo tribunale distrettuale, ai sensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., integra una nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deducibile per mezzo del ricorso per cassazione, senza potersi ritenere surrogata dalla comunicazione dell'avviso al diverso organo requirente che ha chiesto l'applicazione della misura. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame, l'avviso di udienza era stato comunicato solo al procuratore
generale che aveva richiesto l'applicazione della misura alla corte di appello, a seguito della riforma del giudizio assolutorio di primo grado, ex art. 300, comma 5, cod. proc. pen., e non anche al pubblico ministero della procura distrettuale antimafia).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)