Ordinamento dello stato civile
Testo vigente
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 58
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Titolo IV. Dei registri di cittadinanza.
Art. 59
1. Nei registri di cittadinanza sono iscritte dall'ufficiale dello stato civile tutte le dichiarazioni relative alla cittadinanza prevedute nella, legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive modificazioni, e che sono a lui fatte a norma dell'art. 16 della legge stessa e dell'art. 8 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949.12
Art. 60
1. Nei registri di cittadinanza si trascrivono:
1) i decreti reali di concessione della cittadinanza italiana;
2) i decreti reali che, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 108, dispongono la perdita della cittadinanza italiana;
3) gli altri decreti o provvedimenti delle autorita' competenti che importano riconoscimento, concessione, perdita o revoca della cittadinanza italiana;
4) le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana, prevedute nell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
5) i decreti e gli altri provvedimenti con i quali uno Stato estero concede la propria cittadinanza ad un cittadino italiano;
6) i decreti con i quali il ministro per l'interno inibisce il riacquisto della cittadinanza italiana;
7) le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente, quando sono state fatte all'estero alla regia autorita' diplomatica o consolare ovvero al capitano della nave, a norma dell'art. 8, comma secondo, del decreto 2 agosto 1912, n. 949.12
Art. 61
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 62
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 63
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Titolo V. Dei registri di nascita - degli atti di nascita degli atti di riconoscimento dei figli naturali:
Capo I. Dei registri di nascita.
Art. 64
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 65
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 66
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Capo II. Degli atti di nascita - Degli atti di riconoscimento dei figli naturali.
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 68
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 69
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 70
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 71
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 72
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 3961215
Art. 73
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 74
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 75
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art. 76
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612