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Sez. U, Sentenza n. 3063 del 14/10/1972 (Rv. 360832 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - CONCESSIONE - CONTRATTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360832-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMA - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - NECESSITA - CONCESSIONE - CONTRATTO - FORMA SCRITTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*

I contratti in cui e parte la pa sono negozi per i quali la Forma scritta e richiesta ad substantiam. Consegue che nel negozio bilaterale, che costituisce l'elemento contrattuale della concessione-contratto, non e possibile distinguere fra il suo perfezionamento sostanziale e la sua stipulazione per iscritto, e, pertanto, esso, se non e redatto in questa Forma, non puo essere ritenuto giuridicamente esistente. (nella specie, si discuteva se si fosse perfezionato un preteso atto di concessione-amministrativa su beni demaniali). (V 3234'59).*

Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 289, Cod. Civ. art. 1327, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)