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((Testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati))

Testo in vigore al

Titolo V. Ricorsi e' relativa procedura.

Art. 52

1. I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,
debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facolta' della segreteria della commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

Art. 53

1. Il presidente della commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti scelti fra i tecnici aggregati.

Art. 54

1. La commissione ha sempre facolta' di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalita'.

2. Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria puo' sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 55

1. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque dopo l'espletamento di essi, il presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la commissione.

Art. 56

1. Le sedute della commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.

Art. 57

1. Il ricorrente che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre le sue ragioni, purche' si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della commissione.

2. Il ricorrente puo' farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

Art. 58

1. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.

2. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della commissioni, il direttore dell'ufficio, o un funzionario dello stesso ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

Art. 59

1. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, puo' presentare alla commissione memorie esplicative.

2. Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

Art. 60

1. La commissione ha sempre facolta' di ordinare il differimento sulla decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

Art. 61

1. La commissione decide dopo che il ricorrente si e' allontanato.

2. Il relatore, od un altro membro della commissione, e' incaricato di stendere la sentenza.

3. La sentenza e' notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, nella sola parte dispositiva, salva la facolta' della commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.

4. Il ricorrente puo' sempre ottenere copia delle sentenze a sue spese pagando le tasse di bollo, e i diritti di segreteria.

Art. 62

1. Il Ministro per l'industria e il commercio puo' sottoporre all'esame della commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di registrazioni di marchi e ogni altra questione attinente alla materia.

2. Il presidente della commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti.

Titolo VI. Visioni e pubblicazioni

Art. 63 Art. 10, comma primo e secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

1. Il pubblico puo' prendere visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico puo' anche prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della domanda di registrazione e dei relativi fascicoli.

Art. 64

1. L'ufficio tiene a disposizione del pubblico, perche' possano essere consultati, la domanda e un esemplare della dichiarazione di protezione dei marchio, . . ., nonche' tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso.

2. Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

3. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'ufficio dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande ove si sia rivendicata la priorita' di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorita'.

Art. 65 Art. 10, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

1. L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, e' subordinata a quelle cautele che il direttore dell'Ufficio riterra' necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico.

2. Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformita' all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.

3. Il Ministero dell'industria e del commercio puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 66 Art. 10, comma terzo, del regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

1. Le copie autentiche e gli estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonche' i duplicati degli originali degli attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 68

1. La misura dei diritti previsti dal presente regolamento e' stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze.

2. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 69 Art. 7, comma primo, secondo e quarto del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

1. Le registrazioni per marchi distinte per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati almeno mensilmente nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi.

2. La pubblicazione conterra', oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute negli attestati di registrazione nonche' nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

3. Il Bollettino potra' contenere inoltre, sia gli indici analitici dei marchi protetti da registrazione, sia gli indici alfabetici dei titolari delle registrazioni effettuate.

4. Sul Bollettino medesimo sara' altresi' data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno , nonche' notizia dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia.

Art. 70 Art. 7, comma terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

1. I fascicoli del Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, sono inviati gratuitamente agli uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria e del commercio.

2. Sono inviati anche, in scambio, agli uffici dei brevetti di altri Stati.

3. Agli uffici e agli enti di cui al primo comma saranno altresi' inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli del bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente, man mano che i fascicoli stessi perverranno.

Titolo VII. Registrazione internazionale