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Sez. 2 - , Sentenza n. 14289 del 04/06/2018 (Rv. 648837 - 02)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA | Vincoli paesaggistici - Inserimento nel piano regolatore generale - Effetti - Presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari - Configurabilità - Conseguenze - Natura di oneri non apparenti ex art. 1489 c.c. - Esclusione - Vincoli imposti da provvedimenti amministrativi specifici - Differenza.
Stato
decisa il 2018-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648837-02

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - EFFICACIA

I vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli così imposti, a differenza di quelli introdotti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, ai sensi dell'art. 1489 c.c., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore quale fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)