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Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 26/02/1988 (Rv. 457915 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA PER IL NOTIFICANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457915-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINE BREVE PER L'IMPUGNAZIONE - DECORRENZA PER IL NOTIFICANTE - ESCLUSIONE.*

Qualora la notificazione della sentenza venga effettuata anziché al procuratore costituito - ai sensi degli artt. 170 primo comma e 285 cod. proc. civ. - alla controparte personalmente in Forma esecutiva (art. 479 cod. proc. civ.), la notificazione medesima è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, stante la comunanza di tale termine ad entrambe le parti. (Conf 1826/83, mass n 426669; (Conf 3111/82, mass n 421043).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)