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Sez. 3, Sentenza n. 935 del 02/04/1974 (Rv. 368843 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA FISICA E DELLA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368843-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA FISICA E DELLA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA.*

Il danno patrimoniale derivante da una menomazione dell'integrita fisica della persona e della sua capacita lavorativa essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili, puo essere liquidato con criterio equitativo senza alcuna specifica motivazione, essendo tale criterio sufficientemente giustificato dalla natura stessa dell'indagine che il giudice del merito deve compiere. (V 1753'73, mass n 364702).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)