Sez. 3, Sentenza n. 935 del 02/04/1974 (Rv. 368843 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA FISICA E DELLA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA FISICA E DELLA CAPACITA LAVORATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - APPLICABILITA.*
Il danno patrimoniale derivante da una menomazione dell'integrita fisica della persona e della sua capacita lavorativa essendo fondato su situazioni future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili, puo essere liquidato con criterio equitativo senza alcuna specifica motivazione, essendo tale criterio sufficientemente giustificato dalla natura stessa dell'indagine che il giudice del merito deve compiere. (V 1753'73, mass n 364702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)