Sez. 1, Sentenza n. 19203 del 30/09/2005 (Rv. 583657 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE | Previsione della efficacia del contratto anche nel caso di inopponibilità del trasferimento delle quote alla società - Ammissibilità - Accertamento della volontà delle parti - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE
In materia di contratti aventi ad oggetto il trasferimento della partecipazione in una società di capitali, benché, in linea generale, possa essere stabilito che il trasferimento, a certi fini, sia efficace ed operante tra le parti indipendentemente dalla sua opponibilità alla società, una simile evenienza deve escludersi nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto le quote di partecipazione ad una s.r.l., in quanto le stesse non sono naturalmente destinate alla circolazione, e quindi la sua ricorrenza richiede che si accerti, in concreto, che le parti hanno voluto il trasferimento indipendentemente dalla opponibilità del contratto alla società e dalla possibilità per il cessionario di esercitare i diritti inerenti alla qualità di socio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)