Sez. 4, Sentenza n. 9689 del 12/02/2004 Ud. (dep. 03/03/2004) Rv. 227352 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Ius superveniens - Ammissibilità dell'oblazione - Restituzione nel termine dell'imputato - Necessità.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
Nell'ipotesi in cui l'oblazione diventi ammissibile in corso di giudizio per ius superveniens, è applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 141 comma quattro bis disp. att. cod. proc. pen., che, in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, consente la rimessione in termini dell'imputato per chiedere la medesima. (Affermando il principio la Corte ha ritenuto che di fronte all'entrata in vigore della norma dell'art. 52 D.Lgs. 274 del 2000 che ha introdotto per il reato previsto dall'art. 186 Cod. strada una pena alternativa, il giudice di merito doveva ritenere tempestiva, applicando la suddetta rimessione in termini, l'istanza di ammissione all'oblazione presentata dall'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)