Sez. 1, Sentenza n. 12036 del 21/11/1995 (Rv. 494732 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Criteri di liquidazione dettati dalla legge n. 2892 del 1885 - Sostituzione con i criteri fissati dall' art. 16 della legge n. 865 del 1971 - Dichiarazione di incostituzionalità del predetto art. 16 - Conseguenze - Reintroduzione dei criteri fissati dalla legge n. 2892 del 1885 - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblico interesse, le molteplici leggi speciali che in epoca anteriore al 1974 richiamavano le regole indennitarie dettate dalla legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (sul risanamento di Napoli) sono state definitivamente espunte dall'ordinamento per effetto dell'estinzione del criterio indennitario di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere di enti pubblici (estensione operata dal comma aggiunto all'art. 4 de D.L. n. 115 del 1974 con la legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247) con la conseguenza che le predette regole indennitarie non hanno ripreso efficacia a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dei criteri di stima posti dall'art. 16, quinto sesto e settimo comma della citata legge n. 865 del 1971, non avendo la suddetta declaratoria di incostituzionalità inciso sull'esistenza dei diversi criteri in precedenza fissati dalle menzionate leggi speciali.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1885 num. 2892 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)