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Sez. 3, Sentenza n. 3093 del 06/12/1963 (Rv. 264763 - 01)

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA - RAPPORTO DI CAUSALITA - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Stato
decisa il 1963-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264763-01

TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA - RAPPORTO DI CAUSALITA - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO.*

Elemento necessario per concretare l'Obbligo del risarcimento dei danni e l'esistenza del nesso causale tra l'atto illecito e l'evento, la prova del quale e a carico del danneggiato. Tale Onere incombe anche al trasportato, nel campo contrattuale sorga la presunzione di colpa a carico del vettore (nesso tra il pregiudizio subito ed una qualsiasi accidentalita del trasporto).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)