Sez. 3, Sentenza n. 3093 del 06/12/1963 (Rv. 264763 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA - RAPPORTO DI CAUSALITA - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - TRASPORTO DI PERSONE - ONERE DELLA PROVA SULLA RESPONSABILITA - RAPPORTO DI CAUSALITA - PROVA A CARICO DEL DANNEGGIATO.*
Elemento necessario per concretare l'Obbligo del risarcimento dei danni e l'esistenza del nesso causale tra l'atto illecito e l'evento, la prova del quale e a carico del danneggiato. Tale Onere incombe anche al trasportato, nel campo contrattuale sorga la presunzione di colpa a carico del vettore (nesso tra il pregiudizio subito ed una qualsiasi accidentalita del trasporto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)