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Sez. 5, Sentenza n. 613 del 01/04/1969 Ud. (dep. 06/06/1969) Rv. 111713 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PRESUNZIONE DI PROVA IN ORDINE ALLA PREESISTENZA DI BENI O ATTIVITA DELL'IMPRENDITORE FALLITO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*
Stato
decisa il 1969-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111713-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - PRESUNZIONE DI PROVA IN ORDINE ALLA PREESISTENZA DI BENI O ATTIVITA DELL'IMPRENDITORE FALLITO - NECESSITA DI ACCERTAMENTO IN CONCRETO.*

La manchevole giustificazione della destinazione data ai beni dello imprenditore fallito puo, nell'ipotesi che essi non siano rinvenuti al momento della redazione dell'inventario, concorrere alla formazione della prova della responsabilita dell'imprenditore medesimo al titolo suddetto, ma in ogni caso presuppone l'inderogabile accertamento della preesistenza reale e concreta di determinati beni o di altre attivita dell'impresa non potendo, per converso, bastare l'accertamento di una apposizione contabile di esistenza di attivo nei libri di cassa della azienda. (V.106698, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)