Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 796 del 15/01/2018 (Rv. 647098 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Attività di ristoro - Natura non commerciale - Presupposti ed onere probatorio.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE
La gestione di un esercizio di ristoro (nella specie, pizzeria) da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come attività non commerciale solo ove sia strumentale ai fini istituzionali dell’ente e svolta esclusivamente in favore degli associati, spettando, in caso di contestazione, al contribuente provare la sussistenza dei relativi presupposti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 148, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)