Sez. 3, Sentenza n. 34 del 02/10/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151464 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA - CARATTERE FORMALE NONOSTANTE LA FINALITÀ DI TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA - NECESSITÀ DI UN ACCERTAMENTO DI UN PERICOLO IN CONCRETO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISISMICA - CARATTERE FORMALE NONOSTANTE LA FINALITÀ DI TUTELA DELLA INCOLUMITÀ PUBBLICA - NECESSITÀ DI UN ACCERTAMENTO DI UN PERICOLO IN CONCRETO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
La legislazione in materia antisismica, obbligando i costruttori a sottoporre al controllo ed all'autorizzazione del genio civile la realizzazione delle opere edilizie in zona soggetta a fenomeni sismici, ha riguardo ad una particolare situazione determinante un pericolo di pregiudizio per la pubblica incolumità. Tuttavia il concetto di pericolo nella materia in questione non è inteso in via assoluta ed astratta, come si evince dal fatto che, sia pure attraverso il particolare procedimento di cui si occupano gli artt. 21 e segg. della legge 2 febbraio 1974 n. 64, l'omissione degli anzidetti adempimenti formali non esclude una successiva sanatoria delle opere conformi alle prescrizioni tecniche e tipi di struttura specificatamente elencate dal legislatore. Pertanto la violazione delle prescrizioni della citata legge costituisce un reato omissivo di natura formale per ciò che attiene all'omessa autorizzazione del genio civile per l'inizio dei lavori, ma non rappresenta ipso facto un pericolo presunto "juris et de jure" di pregiudizio alla pubblica incolumità, che escluda ogni indagine diretta ad accertare la possibilità del pericolo in concreto. (nella specie è stata ritenuta applicabile la amnistia). (Conf mass n 147356; (Conf mass n 147357; (Conf mass n 148242).*
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)