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Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 14/05/1969 (Rv. 340643 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IRREGOLARITA - DATA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DI DETERMINAZIONE DELLA DATA PER RELATIONEM - CONSEGUENZE - IRREGOLARE NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE - ESCLUSIONE - TEMPESTIVITA DELL'IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO AL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340643-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - IRREGOLARITA - DATA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - IMPOSSIBILITA DI DETERMINAZIONE DELLA DATA PER RELATIONEM - CONSEGUENZE - IRREGOLARE NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - DECORSO DEL TERMINE PER IMPUGNARE - ESCLUSIONE - TEMPESTIVITA DELL'IMPUGNAZIONE - RIFERIMENTO AL TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE.*

La Mancanza della data-o l'incompletezza dei suoi elementi essenziali- nella relazione di notificazione contenuta nella copia dell'atto consegnato al notificato vulnera il valore di tutta la certificazione dell'ufficiale giudiziario, impedisce il verificarsi degli effetti giuridici propri della notificazione e fa si che questa debba considerarsi come non effettuata, quando la data non possa essere stabilita neppure per relationem con riferimento al contenuto dell'atto notificato. (nella specie, la data risultava indicata con il solo numero 15). Conseguentemente, ove si tratti della notificazione della sentenza al procuratore costituito ai fini del decorso del termine di cui allo art.326 cod.proc.civ., deve ritenersi che il detto termine non sia cominciato a decorrere e, per stabilire se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente, deve aversi riguardo esclusivamente al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 dello stesso codice. (V.2940-62 1636-61 3554-54 2362-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)