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Sez. 2, Sentenza n. 877 del 04/12/1997 Ud. (dep. 22/01/1998) Rv. 210225 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Nuova formulazione conseguente alla legge 16 luglio 1997, n. 234 - Fatti precedentemente contestati - Costituiscono tuttora reato se corrispondono alla nuova fattispecie - Fattispecie: art. 13 l. n.47/85.
Stato
decisa il 1997-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210225-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

I fatti punibili ai sensi dell'art. 323 cod. pen. precedente alla riforma intervenuta con la legge 16 luglio 1997, n.234, possono esserlo anche in base al nuovo testo, purché gli elementi costitutivi del reato secondo il nuovo articolo siano stati contenuti in forma esplicita o implicita anche nella norma precedente e siano stati indicati chiaramente nell'imputazione contestata. Poiché secondo l'attuale formulazione il delitto in questione sussiste solo se l'agente ha procurato a sè o ad altri un vantaggio patrimoniale (o ha arrecato ad altri un danno), deve ritenersi non più rilevante penalmente l'abuso volto a procurare un vantaggio ingiusto non patrimoniale. Fattispecie in tema di autorizzazione in sanatoria ex art.13 della legge 28 febbraio 1985, n.47, in cui è stato ritenuto che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato essendo stato contestato all'imputato l'ipotesi di cui all'art. 323, primo comma, vecchio testo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)