Sez. 3, Sentenza n. 4955 del 12/03/1982 Ud. (dep. 13/05/1982) Rv. 153681 - 01
ACQUE - AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - REATO DI CUI ALL'ART. 25 LEGGE N. 319 DEL 1976 - RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE TECNICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
ACQUE - AUMENTO TEMPORANEO DELL'INQUINAMENTO - REATO DI CUI ALL'ART. 25 LEGGE N. 319 DEL 1976 - RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRETTORE TECNICO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel reato di cui all'art. 25 legge n. 319 del 1976 la responsabilità è configurabile anche a carico del direttore tecnico ove egli si limiti a suggerire al titolare dell'impresa, in presenza di aumento temporaneo dell'inquinamento, la sola comunicazione agli organi della P.a. Della difficoltà di rispettare i limiti fissati nella autorizzazione, senza concrete misure, quali la riduzione della produzione od una diversa utilizzazione degli impianti.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)