diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4261 del 13/12/1974 (Rv. 372929 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO CON IL CONIUGE E GLI EREDI - CONDIZIONI - ART 2 DELLA LEGGE N 244 DEL 1957 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372929-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - MORTE DELL'AFFITTUARIO - PROSECUZIONE DEL CONTRATTO CON IL CONIUGE E GLI EREDI - CONDIZIONI - ART 2 DELLA LEGGE N 244 DEL 1957 - EFFICACIA RETROATTIVA.*

La norma dell'art 2 della legge 28 marzo 1957 n 244 - la quale dispone che nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi, sempreche siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo - deroga all'art 1627 cod civ e, avendo valore interpretativo, ha efficacia retroattiva. (Conf 3610'58, 2862'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1627, Legge 28/03/1957 num. 244 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)