Sez. L, Sentenza n. 17322 del 30/08/2004 (Rv. 576362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Termine illegittimamente apposto - Disdetta per scadenza del termine - Impugnazione del licenziamento e richiesta di reintegrazione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Esclusione - Fondamento - Diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dopo la scadenza del termine - Condizioni - Mora accipiendi del datore di lavoro - Offerta della prestazione - Atto tipico a forma vincolata - Esclusione - Limiti - Precetto privo di efficacia per mancanza di ulteriori atti di impulso - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nell'ambito di un rapporto di lavoro nel quale l'atto espulsivo del lavoratore, non qualificabile come licenziamento, sia rimasto privo di effetto e, tuttavia, sia avvenuta la materiale espulsione del lavoratore dall'organizzazione lavorativa, affinché si ripristini l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione è necessario che il lavoratore ponga a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, ciò richiedendo non già un atto tipico a forma vincolata, sibbene un qualunque atto che contenga un'inequivoca manifestazione della volontà di rendere la prestazione, assolvendo alla predetta funzione anche l'atto di precetto, (fondato su sentenza disponente la reintegrazione) che abbia perso efficacia per mancanza di ulteriori atti di impulso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'idoneità del precetto posto in essere dal lavoratore a seguito di una sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro - per licenziamento illegittimo - a porre a disposizione del datore di lavoro che lo aveva materialmente espulso dalla sua organizzazione lavorativa, le sue energie lavorative, anche dopo l'accertamento, in sede di appello, che a seguito della conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'atto espulsivo non aveva natura di licenziamento e doveva considerarsi nullo nell'ambito di un rapporto che non aveva avuto, di conseguenza, soluzione di continuità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)