Sez. 2 - , Sentenza n. 28914 del 05/10/2022 (Rv. 665963 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Patto di quota lite - Regime successivo al d.l. n. 223 del 2006 ed anteriore alla l. n. 247 del 2012 - Validità - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE
Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido a meno che, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato.
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 4, Cod. Civ. art. 1261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)