Sez. L, Sentenza n. 10838 del 08/06/2004 (Rv. 573437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di disoccupazione - Braccianti agricoli - Calcolo dell'indennità - Disciplina ex art. 3 legge n. 457 del 1972 - Interpretazione autentica ex art. 45 legge n. 144 del 1999 - Riferimento ai livelli retributivi medi dell'anno precedente - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In materia di determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato trova applicazione l'art. 45, comma ventuno, della legge 17 maggio 1999, n. 144 che - interpretando autenticamente l'art. 3, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457 - ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima disposizione per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle dette prestazioni, è il medesimo di quello previsto al comma secondo del citato articolo 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale; tale disposizione, che trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici e non incide, peraltro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di legittimità costituzionale anche in relazione al principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai salariati fissi, posto che - nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla citata legge n. 547 del 1972 - le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 21 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 14 com. 7, Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)