Sez. 3 - , Sentenza n. 22551 del 25/09/2018 (Rv. 650854 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE | Estratto conto non comunicato o contestato - Efficacia probatoria ex art. 1832 c.c. - Esclusione - Valutabilità come elemento di prova soggetto al prudente apprezzamento del giudice - Sussistenza.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CONTENUTO DEL CONTO - IN GENERE
In materia di rapporti di conto corrente, l'estratto conto non debitamente comunicato al correntista o dallo stesso tempestivamente contestato perde il valore probatorio privilegiato, previsto dall'art. 1832 c.c., ma è comunque prudentemente apprezzabile dal giudice come elemento di prova ex artt. 115 e 116 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)