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Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 25/02/1993 (Rv. 481101 - 01)

Prova civile - Rendimento dei conti | Specificazione delle partite contestate - Onere della parte impugnante il conto - Condizione - Rendiconto stragiudiziale - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481101-01

Prova civile - Rendimento dei conti

In tema di rendimento dei conti la disposizione dell'art. 264 cod. proc. civ., secondo la quale la parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare, è applicabile solo nel caso in cui il conto sia reso nella forma e per gli effetti di cui all'art. 263 cod. proc. civ., poiché solo un rendimento ordinato e completo può consentire una sua impugnativa specifica, non già quando il rendiconto sia stato reso in via stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)