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Sez. 2, Sentenza n. 11688 del 16/10/1999 (Rv. 530676 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO) | Complesso immobiliare comprendente lotti di proprietà individuale e parti comuni - Innovazioni esterne ed interne delle proprietà individuali - Norme del regolamento condominiale recepite nei contratti di acquisto - Previsione sia di determinati vincoli oggettivi che della necessità di una previa autorizzazione - Servitù prediali - Configurabilità - Riduzione in pristino in caso di violazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530676-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO)

Clausole del regolamento condominiale di un "villaggio" costituito da lotti di proprietà individuale e parti comuni, recepite con la qualificazione di servitù reciproche nei singoli contratti di acquisto, le quali, per le modifiche esterne ed interne delle proprietà individuali, richiedano il benestare scritto, rispettivamente, di un tecnico incaricato dall'assemblea condominiale o dell'amministratore di condominio, danno luogo ai vincoli di carattere reale tipici delle servitù prediali e non a limitazioni di portata meramente obbligatoria - e quindi giustificano la condanna alla riduzione in pristino in caso di violazione -, qualora le clausole stesse specifichino i limiti di carattere sostanziale delle innovazioni. (Nella specie era vietato per le innovazioni esterne unire le proprietà, costruire ad un altezza superiore e superare determinate cubature e per quelle interne recare danno alle parti e agli impianti comuni, ledere diritti dei terzi e violare il regolamento; la pronuncia di merito, confermata in sede di legittimità, aveva ordinato la rimessione in pristino rispetto ad innovazioni come: ampliamento del seminterrato; costruzione di mansarde fuori esposte, di balconi, di camini con focolare esterno; ampliamento di finestre, apertura di vedute, ecc.; la S.C., peraltro, in relazione ai motivi di ricorso, si è limitata a constatare genericamente che il giudice di merito aveva accertato la violazione anche dei limiti obiettivi posti dalle clausole in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1027

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)