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Sez. 2, Sentenza n. 2503 del 17/10/1967 (Rv. 329819 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - LIMITI DI AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329819-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - LIMITI DI AMMISSIBILITA.*

La procedura speciale di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, di cui agli artt.28, 29 e 30 della l. 13 giugno 1942, n.794, e ammessa per le prestazioni stragiudiziali solo quando queste si presentino strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa o rappresentanza in giudizio, in maniera da potersi considerare come preordinante all, attuazione di un, attivita propriamente processuale o ad essa complementare. Conforme alla sentenza n.11-66, massima n.320031.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)