Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 10/01/1995 Cc. (dep. 08/09/1995) Rv. 202393 - 01
Giudice - Incompatibilità - Parentela | Limitazione dell'incompatibilità allo stesso procedimento - Fattispecie in materia di procedimenti di sorveglianza.
Giudice - Incompatibilità - Parentela
Poste che l'incompatibilità prevista dall'art. 35 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso che magistrati legati fra loro da rapporto di coniugio, parentela od affinità fino al secondo grado esercitino le loro funzioni nello stesso procedimento, non può dirsi sussistente detta ultima condizione quando, avendo un tribunale di sorveglianza prima concesso e poi revocato una misura alternativa alla detenzione (nella specie, affidamento in prova), uno dei magistrati abbia fatto parte del collegio che aveva adottato il primo provvedimento e l'altro del collegio che ha poi adottato il secondo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 35, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)