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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25859 del 16/11/2020 (Rv. 659587 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Interruzione del processo ex art. 43 l.fall. - Conoscenza del fallimento acquisita dal procuratore costituito per una pluralità di parti - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione per tutte le parti assistite - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659587-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

In tema di interruzione "automatica" del processo ex art. 43, comma 3, l.fall., la conoscenza del fallimento da parte del procuratore di più parti è produttiva del medesimo effetto conoscitivo legale (rilevante ai fini del decorso del termine perentorio ex art. 305 c.p.c.) anche nei confronti delle altre parti del medesimo processo rappresentate da quello stesso difensore, unico destinatario esclusivamente legittimato a ricevere la notizia dell'evento interruttivo con riferimento al giudizio nel quale quest'ultimo è destinato ad esplicare efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che, in base alla prova della conoscenza legale dell'evento interruttivo da parte dal procuratore della società attrice fallita, aveva individuato identica data di decorrenza del termine perentorio per la riassunzione anche con riguardo alla posizione dell'interventore "ad adiuvandum", socio unico della fallita, assistito nel medesimo giudizio dallo stesso difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)