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Sez. L, Sentenza n. 627 del 26/01/1984 (Rv. 432890 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI PIÙ CONSULENTI TECNICI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432890-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI PIÙ CONSULENTI TECNICI - AMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, è consentito al giudice di appello la nomina di più consulenti tecnici, in quanto il riferimento contenuto nell'art. 441 cod. proc. civ., che prevede la nomina di "un consulente tecnico" in appello, ha riguardo all'organo tecnico che affianca il giudice e non alle persone fisiche che lo compongono.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)