Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 25/05/1973 (Rv. 364370 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - CONDIZIONI - CONTENUTO SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO - RILEVANZA - CREDITI DELL'INPS - AMMISSIONE CON RISERVA DI RIDUZIONE AL PAGAMENTO - CREDITI CONDIZIONATI - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA DAL CREDITORE - ESCLUSIONE - OMESSA RIDUZIONE DELL'INPS - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ESCLUSIONE DELL'INPS - ILLEGITTIMITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - CONDIZIONI - CONTENUTO SOSTANZIALE DEL PROVVEDIMENTO - RILEVANZA - CREDITI DELL'INPS - AMMISSIONE CON RISERVA DI RIDUZIONE AL PAGAMENTO - CREDITI CONDIZIONATI - INSUSSISTENZA - IMPUGNABILITA DAL CREDITORE - ESCLUSIONE - OMESSA RIDUZIONE DELL'INPS - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ESCLUSIONE DELL'INPS - ILLEGITTIMITA.*
L'ammissione di un credito al passivo fallimentare non puo essere ritenuta come fatta con riserva solo perche il giudice delegato, nel provvedimento di ammissione, abbia usato formule nelle quali sia contenuta l'espressione 'con riservà o altra analoga, occorrendo, invece avere riguardo al contenuto sostanziale del provvedimento, tenuto conto che la predetta ammissione e consentita solo nelle ipotesi espressamente contemplate nel secondo comma dell'art 95 della legge fallimentare, e cioe in quelle in cui il credito sia condizionato, o non possa farsi valere presso il fallito se non previa escussione di un obbligato principale, o, infine, il credito non sia corredato dei documenti giustificativi indicati nella domanda; conseguentemente devono ritenersi incondizionati e quindi neppure impugnabili dal creditore entro il termine fissato nell'art 98, primo comma, legge fallimentare, le ammissioni di crediti dell'INPS, accompagnate dalle formule 'con riserva di chiedere la riduzione all'atto del pagamentò, 'con riserva di riduzioné e 'salvo riduzione in Sede di pagamentò: tali formule, essendo prive di efficacia, non attribuiscono al giudice delegato il potere di escludere l' INPS dal riparto qualora non riduca l'importo delle sanzioni civili previste per l'omesso versamento dei contributi.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)