Sez. 1, Sentenza n. 18367 del 23/08/2006 (Rv. 591539 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE | Diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (art. 12-bis l. div.) - Sentenza di condanna condizionata prima della maturazione del diritto alla relativa percezione da parte dell'altro "ex" coniuge - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE
In tema di conseguenze patrimoniali dello scioglimento del matrimonio, con riferimento alla percentuale dell'indennità di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. div., non v'è spazio per una sentenza di condanna condizionata prima che l'altro "ex" coniuge abbia maturato, con la cessazione del rapporto di lavoro, il diritto alla relativa percezione, atteso che la titolarità in concreto dell'assegno post-matrimoniale e il mancato passaggio a nuove nozze rappresentano, non semplici condizioni di erogabilità del beneficio in relazione ad un diritto già sorto, ma veri e propri elementi costitutivi (l'uno in positivo e l'altro in negativo) del diritto alla detta percentuale, i quali devono sussistere e vanno accertati allorché, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'"ex" coniuge, quel diritto si attualizza.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)