Sez. 3, Sentenza n. 14854 del 13/06/2013 (Rv. 626686 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Prova di fatti negativi - Modalità - Mediante dimostrazione di un fatto positivo contrario o per presunzioni - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere della prova gravante su chi agisce o resiste in giudizio non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)