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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 23/04/1966 (Rv. 322094 - 01)

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - RIFERIMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI E DEI PRELEVAMENTI ALL'UNICO CONTRATTO - PRESUNZIONE - ANNOTAZIONE DELLE PARTITE NEL CONTO CORRENTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322094-01

CREDITO - CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE - RIFERIMENTO DEGLI ACCREDITAMENTI E DEI PRELEVAMENTI ALL'UNICO CONTRATTO - PRESUNZIONE - ANNOTAZIONE DELLE PARTITE NEL CONTO CORRENTE - RILEVANZA.*

Nel contratto bancario regolato in conto corrente si presume, fino a prova contraria, che gli accreditamenti e i prelevamenti costituiscano Atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. L'annotazione delle partite nel conto corrente e una mera operazione contabile interna della banca, per cui dal ritardo con il quale vengono eseguite uno o piu annotazioni non puo trarsi la conseguenza che la partita o le partite siano estranee al conto. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)