Sez. 2, Sentenza n. 15107 del 11/02/2016 Ud. (dep. 12/04/2016) Rv. 266396 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Art. 7, comma secondo, Cedu - Principio di irretroatttività della legge incriminatrice - Inapplicabilità ai crimini contro l'umanità che offendono interessi transnazionali - Conseguenze - Reato di strage - Imprescrittibilità - Applicabilità della regola anche ai fatti di strage anteriori alla entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
La disposizione di cui all'art. 7, comma secondo, Cedu, secondo cui il principio di irretroattività della legge incriminatrice non opera per i crimini contro l'umanità che offendono interessi transnazionali, impone di ritenere non applicabile al delitto di strage la regola della adozione della norma più favorevole sulla prescrizione in caso di successione di norme nel tempo; ne consegue che, avuto riguardo alla attuale disciplina in tema di reati puniti con la pena astratta dell'ergastolo dall'art. 157 cod. pen., la regola della imprescrittibilità va applicata anche ai fatti di strage commessi anteriormente alla modifica intervenuta con la legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 com. 2, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 422, Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)